Sentenza 139/2018 (ECLI:IT:COST:2018:139)
Massima numero 41390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
08/05/2018; Decisione del
08/05/2018
Deposito del 02/07/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Titolo
Agricoltura e zootecnia - Delega al Governo per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), tra cui l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Mero parere della Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di agricoltura e organizzazione amministrativa regionale - Mancata adozione del decreto legislativo entro il termine fissato nella legge delega - Sopravvenuta carenza di interesse - Inammissibilità della questione.
Agricoltura e zootecnia - Delega al Governo per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), tra cui l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Mero parere della Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di agricoltura e organizzazione amministrativa regionale - Mancata adozione del decreto legislativo entro il termine fissato nella legge delega - Sopravvenuta carenza di interesse - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 15, commi 1, 2, lett. d), e 5, della legge n. 154 del 2016 che, disponendo la delega al Governo per il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), tra cui l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), prescrive, quale unico strumento di concertazione intergovernativa per la revisione del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, il parere della Conferenza Stato-Regioni, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Non essendo stato adottato il decreto legislativo entro il termine fissato nella legge delega, la norma impugnata non può trovare applicazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 326 del 2010 e n. 71 del 2005, ordinanza n. 1 del 2017).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 15, commi 1, 2, lett. d), e 5, della legge n. 154 del 2016 che, disponendo la delega al Governo per il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), tra cui l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), prescrive, quale unico strumento di concertazione intergovernativa per la revisione del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, il parere della Conferenza Stato-Regioni, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Non essendo stato adottato il decreto legislativo entro il termine fissato nella legge delega, la norma impugnata non può trovare applicazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 326 del 2010 e n. 71 del 2005, ordinanza n. 1 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/07/2016
n. 154
art. 15
co. 1
legge
28/07/2016
n. 154
art. 15
co. 2
legge
28/07/2016
n. 154
art. 15
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte