Giudizio costituzionale in via principale – Ricorso – Motivazione – Mancata corrispondenza della disposizione impugnata con quelle indicate nella delibera autorizzativa del ricorso – Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni della Regione Sardegna in materia edilizia). (Classif. 113002).
Nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione. (Precedenti: S. 134/2023 - mass. 45668; S. 58/2023 - mass. 45394; S. 179/2022 - mass. 45073).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s, e 120 Cost., e all’art. 3, primo comma, lett. f, statuto speciale per la Sardegna – dell’art. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 che rispettivamente danno una prima definizione di sottotetto e ne disciplinano gli interventi di riuso. Né l’atto autorizzativo al ricorso del Consiglio dei ministri, né l’allegata relazione, cui esso rinvia, fanno menzione di tale porzione normativa. La riscontrata omissione comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere le relative questioni e, dunque, la loro inammissibilità.