Agricoltura e zootecnia - Sistema informativo per il biologico (SIB) - Obbligo per le Regioni di attivare sistemi di cooperazione applicativa per il flusso delle informazioni tra il livello regionale e quello nazionale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di agricoltura e organizzazione amministrativa regionale, dei principi di buon andamento, di equilibrio del bilancio e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 7, comma 5 della legge n. 154 del 2016, che pone l'obbligo per le Regioni di attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il neoistituito Sistema informativo per il biologico (SIB) - che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - e gli eventuali analoghi sistemi informativi regionali, con "surrogazione" del sistema informativo statale nell'ipotesi di inadempimento. La disposizione impugnata non lede i parametri evocati, in quanto rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., garantisce l'efficienza della pubblica amministrazione e richiede costi che derivano dall'ineludibile interesse a garantire la comunicabilità tra il sistema informativo nazionale e quelli periferici; l'obbligo di utilizzo del SIB, infine, scatta a seguito dell'inerzia protrattasi per novanta giorni rispetto all'obbligo di attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa, la quale avviene previa intesa in sede di Conferenza permanente. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016 e n. 232 del 2009).
La competenza statale nella materia concernente il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., concerne le disposizioni strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. (Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004).