Sentenza 139/2018 (ECLI:IT:COST:2018:139)
Massima numero 41392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
08/05/2018; Decisione del
08/05/2018
Deposito del 02/07/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Titolo
Agricoltura e zootecnia - Istituzione della Banca delle terre agricole presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di agricoltura e organizzazione amministrativa regionale, nonché dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Agricoltura e zootecnia - Istituzione della Banca delle terre agricole presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di agricoltura e organizzazione amministrativa regionale, nonché dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 118 Cost. - dell'art. 16 della legge n. 154 del 2016, che istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole. La norma impugnata - che fa espressamente salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relative ai terreni incolti e abbandonati - esclude la lamentata irragionevole sovrapposizione con la disciplina di cui alla legge reg. Veneto n. 26 del 2014, che ha istituito la «banca della terra veneta», perché prevede una mappatura tesa unicamente a consentire ai soggetti che cercano terreni in vendita da poter coltivare di accedere agevolmente ad una banca di dati di portata nazionale, così trovando in un'unica fonte le caratteristiche dei terreni siti in tutto il territorio nazionale, la loro posizione, le tipologie di coltivazioni e i valori catastali, mentre la gestione amministrativo-civilistica rimane alla Regione. (Precedente citato: sentenza n. 53 del 2018).
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 118 Cost. - dell'art. 16 della legge n. 154 del 2016, che istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole. La norma impugnata - che fa espressamente salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relative ai terreni incolti e abbandonati - esclude la lamentata irragionevole sovrapposizione con la disciplina di cui alla legge reg. Veneto n. 26 del 2014, che ha istituito la «banca della terra veneta», perché prevede una mappatura tesa unicamente a consentire ai soggetti che cercano terreni in vendita da poter coltivare di accedere agevolmente ad una banca di dati di portata nazionale, così trovando in un'unica fonte le caratteristiche dei terreni siti in tutto il territorio nazionale, la loro posizione, le tipologie di coltivazioni e i valori catastali, mentre la gestione amministrativo-civilistica rimane alla Regione. (Precedente citato: sentenza n. 53 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/07/2016
n. 154
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte