Ricorso in via principale - Misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi nei Comuni - Lamentata violazione delle competenze statali - Censure non ipotetiche, né astratte o premature - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli art. 2, comma 2, della legge reg. Campania n. 19 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per essere le questioni proposte ipotetiche o astratte o premature. Nel ricorso è lamentata la violazione dell'art. 117 Cost. non da parte degli atti regolamentari o di indirizzo che i Comuni campani potranno eventualmente approvare in attuazione della norma impugnata, ma da parte di questa stessa disposizione. Né è possibile dubitare dell'interesse dello Stato alla sua impugnazione, perché la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale della Campania, di linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi, appare potenzialmente idonea a recare un vulnus alle invocate competenze statali in materia.
Le qualificazioni di questione ipotetica, questione astratta e questione prematura sono state elaborate e utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale esclusivamente con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale e non anche in via principale; segnatamente, in relazione al requisito della rilevanza delle questioni incidentali, requisito per cui si richiede che esse abbiano a oggetto disposizioni effettivamente (e non solo eventualmente o solo successivamente) applicabili nel giudizio a quo.