Sentenza 140/2018 (ECLI:IT:COST:2018:140)
Massima numero 41395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/06/2018; Decisione del
05/06/2018
Deposito del 05/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Linee guida per la regolamentazione ed attuazione di misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi - Possibile alienazione e locazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Linee guida per la regolamentazione ed attuazione di misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi - Possibile alienazione e locazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Campania n. 19 del 2017, che prevede che i Comuni della Regione Campania possano non demolire gli immobili abusivi acquisiti al proprio patrimonio a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale della materia «governo del territorio», stabilito dall'art. 31, commi da 3 a 6, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del Comune a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolirlo si configura come una sanzione preordinata principalmente alla demolizione dello stesso, perché, attraverso gli atti regolamentari e d'indirizzo, i Comuni della Regione Campania possono eludere tale obbligo di demolizione. (Precedenti citati. sentenze n. 345 del 1991 e n. 427 del 1995; ordinanza n. 82 del 1991). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'urbanistica e l'edilizia (tra cui, in particolare, l'esclusione della sanzione della demolizione di opere e interventi edilizi abusivi) vanno ricondotte alla materia "governo del territorio", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 84 del 2017 e n. 233 del 2015). Nelle materie di legislazione concorrente lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. (Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2017 e n. 233 del 2015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Campania n. 19 del 2017, che prevede che i Comuni della Regione Campania possano non demolire gli immobili abusivi acquisiti al proprio patrimonio a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale della materia «governo del territorio», stabilito dall'art. 31, commi da 3 a 6, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del Comune a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolirlo si configura come una sanzione preordinata principalmente alla demolizione dello stesso, perché, attraverso gli atti regolamentari e d'indirizzo, i Comuni della Regione Campania possono eludere tale obbligo di demolizione. (Precedenti citati. sentenze n. 345 del 1991 e n. 427 del 1995; ordinanza n. 82 del 1991). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'urbanistica e l'edilizia (tra cui, in particolare, l'esclusione della sanzione della demolizione di opere e interventi edilizi abusivi) vanno ricondotte alla materia "governo del territorio", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 84 del 2017 e n. 233 del 2015). Nelle materie di legislazione concorrente lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. (Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2017 e n. 233 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
22/06/2017
n. 19
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 31
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 31
co. 4
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 31
co. 5
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 31
co. 6