Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica - Possibili ampliamenti per edifici, regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo e mancata applicazione medio tempore della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. e), della legge reg. Campania n. 19 del 2017, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., che inserisce, dopo il comma 4-bis dell'art. 44 della legge reg. Campania n.16 del 2004, un comma 4-ter, consentendo ampliamenti urbanistici nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale e nelle more dell'approvazione del piano urbanistico comunale per edifici, regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali. Il suddetto comma 4-ter è stato abrogato dal successivo art. 14, comma 2, della legge reg. Campania n. 38 del 2017, con effetto satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso; inoltre, la norma abrogata, in vigore dal 22 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, non ha avuto medio tempore applicazione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla Regione resistente, in assenza, tra l'altro, di contestazioni da parte del ricorrente.
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 44 del 2018, n. 38 del 2018 e n. 5 del 2018).