Sentenza 141/2018 (ECLI:IT:COST:2018:141)
Massima numero 40181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/03/2018; Decisione del
21/03/2018
Deposito del 05/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Massime associate alla pronuncia:
40182
Titolo
Thema decidendum - Eccezione sostanzialmente diretta a contestare la fondatezza delle argomentazioni svolte dal rimettente a sostegno della censura - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Thema decidendum - Eccezione sostanzialmente diretta a contestare la fondatezza delle argomentazioni svolte dal rimettente a sostegno della censura - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede che, contestata nel corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti di indagine, l'imputato abbia facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. A rendere rilevanti le questioni è sufficiente la circostanza che il rimettente abbia chiesto una pronuncia di illegittimità costituzionale volta a consentire all'imputato di presentare al giudice del dibattimento la suddetta richiesta, indipendentemente dalle ragioni per le quali non era stata presentata in precedenza, mentre attiene alla valutazione sulla loro fondatezza stabilire se il giudice può accogliere detta richiesta.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede che, contestata nel corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti di indagine, l'imputato abbia facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. A rendere rilevanti le questioni è sufficiente la circostanza che il rimettente abbia chiesto una pronuncia di illegittimità costituzionale volta a consentire all'imputato di presentare al giudice del dibattimento la suddetta richiesta, indipendentemente dalle ragioni per le quali non era stata presentata in precedenza, mentre attiene alla valutazione sulla loro fondatezza stabilire se il giudice può accogliere detta richiesta.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 517
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte