Processo penale - Dibattimento - Contestazione suppletiva di una circostanza aggravante - Facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri riti alternativi - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. La norma censurata dal Tribunale di Salerno, non prevedendo, nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, la facoltà suddetta, si risolve in una violazione dei parametri evocati, sia perché la richiesta dei riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, che va esercitato anche in collegamento con l'imputazione che, per effetto della contestazione suppletiva, deve formare effettivamente oggetto del giudizio; sia perché si determinerebbe una situazione in contrasto con il principio posto dall'art. 3 Cost., se nella medesima situazione processuale la facoltà di chiedere i riti alternativi fosse regolata diversamente. Né rileva la circostanza che, nel momento processuale in cui avrebbe dovuto essere presentata la richiesta di fronte al rimettente, la legge n. 67 del 2014, all'origine del nuovo istituto della messa alla prova, non era ancora stata emanata, poiché non è a quel momento che occorre fare riferimento, ma al momento in cui è avvenuta la contestazione suppletiva, quali che siano gli elementi che l'hanno giustificata, esistenti fin dalle indagini o acquisiti nel corso del dibattimento, ed è ad essa che deve ricollegarsi la facoltà dell'imputato di chiedere un rito alternativo, indipendentemente dalla ragione per cui la richiesta in precedenza è mancata. (Precedenti citati: sentenza n. 206 del 2017, n. 201 del 2016, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994, n. 76 del 1993, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 277 del 1990 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993, n. 213 del 1992, n. 477 del 1990 e n. 361 del 1990).
L'istituto della messa alla prova ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. (Precedente citato: sentenza n. 240 del 2015).