Sentenza 142/2018 (ECLI:IT:COST:2018:142)
Massima numero 41399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
24/01/2018; Decisione del
24/01/2018
Deposito del 05/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Esame parziale delle doglianze proposte dalla parte opponente nel giudizio principale - Assolvimento dell'onere di motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezioni preliminari.
Prospettazione della questione incidentale - Esame parziale delle doglianze proposte dalla parte opponente nel giudizio principale - Assolvimento dell'onere di motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezioni preliminari.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 e dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, formulate per la mancata esposizione, da parte del rimettente, degli ulteriori motivi dedotti dall'Azienda sanitaria a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo oggetto del giudizio principale e delle ragioni della loro eventuale infondatezza. Il giudice a quo ha riferito che il motivo basato sul carattere di aiuto di Stato della misura in discussione - al quale ineriscono le questioni sollevate - assume rilievo preliminare ai fini della decisione della controversia. Si tratta di valutazione che, per sua natura, compete al giudice rimettente e che giustifica - sul piano dell'assolvimento dell'onere di motivazione sulla rilevanza - l'omessa analisi del complesso delle altre doglianze della parte opponente.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 e dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, formulate per la mancata esposizione, da parte del rimettente, degli ulteriori motivi dedotti dall'Azienda sanitaria a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo oggetto del giudizio principale e delle ragioni della loro eventuale infondatezza. Il giudice a quo ha riferito che il motivo basato sul carattere di aiuto di Stato della misura in discussione - al quale ineriscono le questioni sollevate - assume rilievo preliminare ai fini della decisione della controversia. Si tratta di valutazione che, per sua natura, compete al giudice rimettente e che giustifica - sul piano dell'assolvimento dell'onere di motivazione sulla rilevanza - l'omessa analisi del complesso delle altre doglianze della parte opponente.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/04/1988
n. 117
art. 2
co. 3
legge
27/02/2015
n. 18
art. 2
co. 1
legge
13/04/1988
n. 117
art. 2
co. 3
legge
27/02/2015
n. 18
art. 2
co. 1
legge
02/08/2008
n. 130
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte