Sentenza 142/2018 (ECLI:IT:COST:2018:142)
Massima numero 41399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/01/2018;  Decisione del  24/01/2018
Deposito del 05/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  41400  41401  41402


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Esame parziale delle doglianze proposte dalla parte opponente nel giudizio principale - Assolvimento dell'onere di motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezioni preliminari.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 e dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, formulate per la mancata esposizione, da parte del rimettente, degli ulteriori motivi dedotti dall'Azienda sanitaria a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo oggetto del giudizio principale e delle ragioni della loro eventuale infondatezza. Il giudice a quo ha riferito che il motivo basato sul carattere di aiuto di Stato della misura in discussione - al quale ineriscono le questioni sollevate - assume rilievo preliminare ai fini della decisione della controversia. Si tratta di valutazione che, per sua natura, compete al giudice rimettente e che giustifica - sul piano dell'assolvimento dell'onere di motivazione sulla rilevanza - l'omessa analisi del complesso delle altre doglianze della parte opponente.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 3

legge  27/02/2015  n. 18  art. 2  co. 1

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 3

legge  27/02/2015  n. 18  art. 2  co. 1

legge  02/08/2008  n. 130  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte