Unione europea - TFUE - Inoppugnabilità degli atti della Commissione (nella specie: sugli aiuti di Stato) rivolta agli Stati - Conseguente obbligatorietà anche per i giudici nazionali - Denunciata lesione del diritto di difesa e dell'indipendenza ed imparzialità della magistratura - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Enna in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 Cost., dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008. La norma, che ratifica e dà esecuzione al Trattato di Lisbona, è censurata nella parte cui, alla luce della giurisprudenza della Corte GUE, ai sensi dell'art. 288 del TFUE vincola il giudice nazionale alle decisioni della Commissione europea (e, in particolare, dalle decisioni in materia di aiuti di Stato), e nella parte in cui, ai sensi dell'art. 267 TFUE, prevede che nell'attività interpretativa il giudice debba tenere conto delle posizioni espresse dalle istituzioni europee non giurisdizionali. Se, per costante giurisprudenza della Corte di giustizia, i giudici nazionali non sono competenti a dichiarare l'invalidità degli atti delle istituzioni dell'Unione, spettando in via esclusiva alla Corte di giustizia il controllo sulla legittimità di essi, ciò non significa che il giudice nazionale - il quale, per motivi dedotti dalle parti o rilevati d'ufficio, dubiti della validità di un atto delle istituzioni dell'Unione - debba, ciò nonostante, uniformarsi ad essa, potendo sospendere il giudizio in corso e investire la Corte di giustizia di un procedimento pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267, par. 1, lett. b), TFUE. Inoltre, alla luce di quanto affermato tanto dalla Corte di giustizia, quanto dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 263 TFUE consente di proporre il ricorso di annullamento anche ai privati, quando si tratti di atti adottati nei loro confronti, o che li riguardino direttamente e individualmente, salva la preclusione in cui incorre soltanto il soggetto legittimato ad impugnare direttamente una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, il quale abbia lasciato inutilmente decorrere il relativo termine perentorio. Tale preclusione non implica, peraltro, una subordinazione della funzione giurisdizionale (nazionale) a quella amministrativa (europea), ma discende da una elementare esigenza di certezza del diritto, in quanto, adottando una soluzione contraria, l'interessato potrebbe agevolmente eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti, conseguente alla scadenza del termine perentorio di impugnazione, e contestare in qualsiasi tempo la validità dell'atto davanti al giudice nazionale, in modo da indurlo (o da obbligarlo) a proporre un rinvio pregiudiziale di validità.
La regola sulla giurisdizione di cui all'art. 263 TFUE, il quale attribuisce in via esclusiva il controllo sulla legittimità degli atti della Commissione alla Corte di giustizia, garantisce l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione, che - lungi dall'attentare ai «principi supremi» di soggezione del giudice alla sola legge e di indipendenza della magistratura - si correla alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, trovando copertura nel quadro delle limitazioni di sovranità consentite dall'art. 11 Cost.
Il sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione, fondato su due livelli - europeo e nazionale - tra loro comunicanti, è completo e coerente, poiché alla sua stregua il privato che vi abbia interesse beneficia, comunque sia, (almeno) di un rimedio processuale per far valere l'illegittimità delle decisioni della Commissione, potendo ricorrere direttamente alla Corte di giustizia per l'annullamento dell'atto, se attinto da esso in modo diretto e individualizzato; in caso contrario, potendo contestare - indipendentemente dal termine per il ricorso di annullamento - la sua validità davanti ai giudici nazionali, affinché chiedano alla Corte di pronunciarsi al riguardo con domanda pregiudiziale.