Sentenza 142/2018 (ECLI:IT:COST:2018:142)
Massima numero 41402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
24/01/2018; Decisione del
24/01/2018
Deposito del 05/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Titolo
Ordinamento giudiziario - Responsabilità civile dei magistrati - Casi di responsabilità per colpa grave - Manifesta violazione del diritto dell'Unione europea per contrasto tra un atto o un provvedimento giudiziario del giudice nazionale e l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea che lo vincola alle decisioni della Commissione europea - Denunciata lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio, nonché del principio di autonomia ed indipendenza del potere giudiziario e di soggezione del giudice solo alla legge - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Ordinamento giudiziario - Responsabilità civile dei magistrati - Casi di responsabilità per colpa grave - Manifesta violazione del diritto dell'Unione europea per contrasto tra un atto o un provvedimento giudiziario del giudice nazionale e l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea che lo vincola alle decisioni della Commissione europea - Denunciata lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio, nonché del principio di autonomia ed indipendenza del potere giudiziario e di soggezione del giudice solo alla legge - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Enna in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 Cost., dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 18 del 2015, censurate nella parte in cui include tra le ipotesi di manifesta violazione del diritto dell'Unione europea il contrasto tra un atto o un provvedimento giudiziario e l'interpretazione espressa dalla Corte GUE sulla vincolatività delle decisioni della Commissione europea per il giudice nazionale. L'insussistenza, nel caso oggetto del giudizio a quo, dell'obbligo di adeguamento alla decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, nei termini in cui è postulato dal rimettente, rende le questioni prive di rilevanza, venendo meno il presupposto della ipotizzata responsabilità civile.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Enna in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 Cost., dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 18 del 2015, censurate nella parte in cui include tra le ipotesi di manifesta violazione del diritto dell'Unione europea il contrasto tra un atto o un provvedimento giudiziario e l'interpretazione espressa dalla Corte GUE sulla vincolatività delle decisioni della Commissione europea per il giudice nazionale. L'insussistenza, nel caso oggetto del giudizio a quo, dell'obbligo di adeguamento alla decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, nei termini in cui è postulato dal rimettente, rende le questioni prive di rilevanza, venendo meno il presupposto della ipotizzata responsabilità civile.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/04/1988
n. 117
art. 2
co. 3
legge
27/02/2015
n. 18
art. 2
co. 1
legge
13/04/1988
n. 117
art. 2
co. 3
legge
27/02/2015
n. 18
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte