Sentenza 143/2018 (ECLI:IT:COST:2018:143)
Massima numero 40184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/04/2018;  Decisione del  18/04/2018
Deposito del 05/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40183


Titolo
Reati e pene - Reati sessuali commessi in danno di minori - Termini di prescrizione introdotti dalla legge n. 251 del 2005 - Denunciata violazione della normativa comunitaria che richiede di rendere possibile il perseguimento dei reati sessuali in danno di minori dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età - Carente prospettazione, con conseguente petitum incerto e contraddittorio - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per carente prospettazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI - dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012, censurato nella parte in cui non esclude i reati sessuali nei confronti dei minori dall'ambito della sua applicazione, cosicché non consentirebbe di perseguirli dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età. Il rimettente - che peraltro omette di illustrare se, nel caso concreto, i reati contestati fossero in tutto o in parte prescritti quando la vittima era diventata maggiorenne - trascura la complessità delle riforme sulla prescrizione che si sono succedute, cosicché la sua semplificazione si rivela inadeguata, specie a fronte dell'evocato parametro interposto, ampio e indeterminato quanto alla individuazione dei reati a cui si riferisce e alla durata minima necessaria della prescrizione da applicarsi a essi. Tale trascuratezza fa sì che anche la formulazione del petitum sia incerta e contraddittoria, perché da un lato il giudice a quo lamenta un vizio di carattere omissivo, in quanto il legislatore avrebbe dovuto escludere i reati indicati dal campo di applicazione della nuova normativa generale, per riservare ad essi un più severo regime; d'altro lato, però, sembra implicitamente chiedere alla Corte costituzionale - la quale in nessun caso sarebbe dotata del potere di disegnare ex novo un apposito regime ad hoc per la prescrizione dei reati sessuali nei confronti dei minori che non sia già presente nell'ordinamento, a ciò ostando il principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. - la reviviscenza della previgente e asseritamente più severa legislazione. Resta impregiudicata ogni ulteriore considerazione circa l'ampiezza e i limiti degli interventi manipolativi di questa Corte in materia penale in malam partem, oggetto di una significativa evoluzione giurisprudenziale. (Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 143 del 2014, n. 5 del 2014, n. 32 del 2014, n. 294 del 2010, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999).

Al principio della retroattività della lex mitior non è riconosciuto lo stesso statuto costituzionale del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole; in ogni caso, il principio di retroattività della legge penale più favorevole può trovare applicazione solo se tale legge sia esente da vizi di illegittimità costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 1

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 4

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 5

legge  01/10/2012  n. 172  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea  22/12/2003  n. 68  art. 8  punto 6