Ordinanza 144/2018 (ECLI:IT:COST:2018:144)
Massima numero 40224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  08/05/2018;  Decisione del  08/05/2018
Deposito del 05/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Caccia - Norme della Regione Lombardia - Allenamento e addestramento dei cani da caccia - Possibilità di svolgimento nei trenta giorni antecedenti l'apertura dell'attività venatoria - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge reg. Lombardia n. 15 del 2017, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 10, commi 7, 8 e 10, della legge n. 157 del 1992. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva abrogazione della disposizione impugnata).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  26/05/2017  n. 15  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 10    co. 7  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 10    co. 8  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 10    co. 10