Ordinanza 145/2018 (ECLI:IT:COST:2018:145)
Massima numero 40185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
06/06/2018; Decisione del
06/06/2018
Deposito del 05/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio - Divieto di prevalenza sull'aggravante della recidiva reiterata - Denunciata irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio - Divieto di prevalenza sull'aggravante della recidiva reiterata - Denunciata irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio, previste dagli artt. 89 e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Il giudizio di esistenza della recidiva presuppone da parte del giudice non solo la verifica dei presupposti espressamente indicati dall'art. 99 cod. pen., ma anche il puntuale riscontro dei requisiti - cumulativi - della maggiore pericolosità e, in particolare, della maggiore colpevolezza dell'imputato, alla luce della possibile incidenza su quest'ultima del riconosciuto vizio parziale di mente. L'assenza di tale riscontro renderebbe ingiustificate, in un ordinamento fondato sul principio della colpevolezza per il fatto e non già sulla mera neutralizzazione della pericolosità sociale dell'autore, le conseguenze sanzionatorie collegate alla recidiva. (Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2017).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio, previste dagli artt. 89 e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Il giudizio di esistenza della recidiva presuppone da parte del giudice non solo la verifica dei presupposti espressamente indicati dall'art. 99 cod. pen., ma anche il puntuale riscontro dei requisiti - cumulativi - della maggiore pericolosità e, in particolare, della maggiore colpevolezza dell'imputato, alla luce della possibile incidenza su quest'ultima del riconosciuto vizio parziale di mente. L'assenza di tale riscontro renderebbe ingiustificate, in un ordinamento fondato sul principio della colpevolezza per il fatto e non già sulla mera neutralizzazione della pericolosità sociale dell'autore, le conseguenze sanzionatorie collegate alla recidiva. (Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 69
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte