Sentenza 146/2018 (ECLI:IT:COST:2018:146)
Massima numero 41409
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/06/2018;  Decisione del  05/06/2018
Deposito del 06/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  41410  41411  41412


Titolo
Sopravvenienze nel conflitto di attribuzione tra enti - Sopravvenuta rinuncia all'atto da cui è sorto il conflitto - Permanenza dell'interesse all'accertamento del riparto delle attribuzioni e delle ragioni del conflitto - Ammissibilità del ricorso.

Testo

Nel conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Puglia in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia S.r.l., la successiva rinuncia della società al citato permesso non determina la cessazione della materia del contendere o l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del conflitto, in quanto la lamentata lesione della competenza della Regione - consumata con la sua esclusione dal procedimento di rilascio del permesso da parte del Ministero - non viene meno né è sanata dalla successiva condotta del privato.

Per costante giurisprudenza costituzionale, le sopravvenienze di fatto nei conflitti di attribuzione Stato-Regioni sono irrilevanti in quanto sussiste - anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato - un interesse all'accertamento, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2017, n. 260 del 2016, n. 232 del 2014, n. 9 del 2013, n. 328 del 2010, n. 222 del 2006, n. 287 del 2005, n. 263 del 2005, n. 289 del 1993 e n. 3 del 1962).



Atti oggetto del giudizio

 22/12/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte