Sentenza 146/2018 (ECLI:IT:COST:2018:146)
Massima numero 41410
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/06/2018;  Decisione del  05/06/2018
Deposito del 06/07/2018; Pubblicazione in G. U. 11/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  41409  41411  41412


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Conferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico del permesso di ricerca per un'area di mare - Mancata acquisizione dell'intesa con la Regione - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - Denunciata lesione delle attribuzioni amministrative regionali nelle materie di competenza legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Atto meramente esecutivo di precedenti norme non impugnate - Inammissibilità del conflitto.

Testo

È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia S.r.l. Il decreto ministeriale che dà origine al conflitto, sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Regione, è un atto meramente esecutivo di precedenti norme non impugnate, in quanto la mancata acquisizione dell'intesa [nella forma del parere] con la Regione Puglia non deriva da una scelta del Ministero, ma dal complesso delle norme applicabili, relative al procedimento amministrativo di rilascio del permesso di ricerca sulla terraferma e sul mare territoriale. La ricorrente non ha assolto all'onere di contestare tale scelta legislativa, censurando la norma che esclude l'acquisizione dell'intesa nel procedimento relativo al rilascio di permessi di ricerca in mare, decadendo così dalla possibilità di lamentarne l'illegittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 383 del 2005, n. 5 del 2004 e n. 303 del 2003).

Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili i ricorsi per conflitto intersoggettivo avverso atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi) di altri atti precedentemente non impugnati, a maggior ragione se si tratti di atti riproduttivi di precedenti norme legislative, in quanto sarebbe, altrimenti, consentita la contestazione di una norma non impugnata entro il termine previsto dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2018, n. 198 del 2017, n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 103 del 2016, n. 77 del 2016 e n. 144 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

 22/12/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte