Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Definizione degli interventi edilizi - Ricomprensione di nuovo volume in una costruzione esistente se avviene all'interno della sagoma esistente - Nuova costruzione in caso contrario - Eccedenza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, il quale stabilisce che «[a]i fini di una corretta applicazione delle definizioni di cui al comma 1, la realizzazione di nuovo volume in una costruzione esistente è considerata ristrutturazione edilizia se avviene all’interno della sagoma esistente e nuova costruzione in caso contrario». La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l’art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, norma fondamentale di riforma economico-sociale, che disciplina gli interventi di ristrutturazione “base”, quelli di c.d. demo-ricostruzione e quelli ripristinatori. Mentre per la ristrutturazione “base” la disposizione statale non fa riferimento a eventuali mutamenti di volume e/o sagoma, per le altre due categorie si ammette di norma la modifica della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; tuttavia, per gli immobili sottoposti a vincolo o per quelli ubicati nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demo-ricostruzione e di ristrutturazione ripristinatoria rientrano nella categoria della ristrutturazione solo se mantengono inalterati sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non comportano incrementi di volumetria. Si evince pertanto che, per quanto per tali interventi non siano affatto esclusi all’interno della categoria della ristrutturazione edilizia aumenti volumetrici, questi sono espressamente disciplinati e sottoposti a limiti e condizioni. Al contrario, la norma regionale impugnata, facendo automaticamente rientrare fra gli interventi di ristrutturazione quelli che conservano la sagoma, ma determinano un aumento di volume, non è coerente con la citata disciplina statale, incidendo illegittimamente sul regime dei titoli abilitativi; gli interventi di ristrutturazione che determinano aumenti di volume, ma non mutamento di sagoma, nell’ordinamento regionale sardo sono infatti assoggettati a semplice SCIA e non al permesso di costruire o alla SCIA alternativa secondo le condizioni e i limiti stabiliti dal t.u. edilizia.