Parlamento - Prerogative parlamentari - Ambito - Diritto di parola, di proposta e di voto del singolo parlamentare - Tutela - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri - Condizioni soggettive e oggettive - Lesione delle prerogative afferenti alla sfera del singolo parlamentare e carattere manifesto delle menomazioni, rilevabile già in sede di sommaria delibazione - Possibilità di rappresentare l'intero organo cui il singolo parlamentare appartiene - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal deputato Riccardo Magi confronti del Governo, in relazione alla deliberazione 4 aprile 2025, avente a oggetto quello che sarebbe poi divenuto il d.l. n. 48 del 2025 in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, vittime dell'usura e ordinamento penitenziario). (Classif. 172010).
Va riconosciuta l’esistenza di una sfera di prerogative costituzionali, inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che possono essere difese dal singolo parlamentare con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, qualora risultino lese da altri organi parlamentari. Le attribuzioni costituzionali asseritamente lese devono spettare al singolo parlamentare in quanto tale, dovendo essere pertanto ravvisabile, in capo a esso, una posizione quantomeno distinta e autonoma rispetto a quella facente capo alla Camera di appartenenza. (Precedenti: O. 154/2022 - mass. 44869; O. 151/2022 - mass. 44863).
Deve essere escluso che il singolo parlamentare sia legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quando agisce a tutela di prerogative attribuite dalla Costituzione all’intera Camera a cui appartiene; vanno altresì negate una concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza e la possibilità che il parlamentare stesso possa rappresentare l'intera istituzione cui appartiene, poiché non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo (Precedenti: O. 151/2022 - mass. 44863; O. 80/2022 - mass. 44819; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; 17/2019 - mass. 41933; O. 277/2017 - mass. 39733).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato Riccardo Magi nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 71, primo comma, 72 e 77, secondo comma, Cost., affinché sia dichiarato che non spettava al Governo approvare la deliberazione 4 aprile 2025, avente a oggetto quello che sarebbe divenuto il d.l. n. 48 del 2025 in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, vittime dell’usura e ordinamento penitenziario, e, conseguentemente, siano annullati la deliberazione stessa e il citato decreto-legge, nella sua interezza o – in subordine – nelle parti prive del requisito originario della straordinaria necessità e urgenza. Il ricorrente, dolendosi del modus operandi del Governo, coinvolge direttamente l’intera Assemblea, prospettando un’esautorazione del Parlamento dall’esercizio della funzione legislativa. Né è sufficiente affermare che il Governo avrebbe menomato anche le prerogative individuali dei singoli parlamentari, ovvero che, insieme alle prerogative delle Camere, l’atto di pretesa urgenza adottato dal Governo avrebbe leso pure quelle dei parlamentari uti singuli. Il ricorrente, sotto il profilo oggettivo, non ha allegato una sostanziale negazione o un’evidente menomazione delle proprie prerogative costituzionali, avendo offerto una ricostruzione lacunosa dell’iter parlamentare afferente alla conversione in legge del d.l. n. 48 del 2025. La presentazione di cinque questioni pregiudiziali, che sono state ampiamente discusse e poi respinte dalla Camera nel corso della seduta del 23 aprile 2025, dimostra come non sia comunque mancato il confronto parlamentare e come il ricorrente abbia avuto la possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali, partecipando al procedimento di conversione). (Precedenti: O. 212/2022 - mass. 45156; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 151/2022 - mass. 42909).