Professioni - Norme della Regione Campania - Istituzione, finalità, compiti e attività del Servizio di sociologia del territorio - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali riservati allo Stato in tema di professioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agi artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., degli artt. 1, commi 3 e 4, lett. a), 2, comma 1, e 3 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, che istituiscono il Servizio di sociologia del territorio, definendo compiti, attività e requisiti degli operatori sociologi. Le norme impugnate, facendo inequivoco rinvio alla disciplina statale vigente in materia, non introducono alcuna nuova figura professionale, né regolamentano istituti tipici riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, limitandosi ad istituire un nuovo Servizio sociale regionale. Né potrebbe ritenersi che le disposizioni impugnate attribuiscano ai sociologi - rispetto ai quali non ha pregio il fatto che non siano contemplati tra le figure professionali prese in considerazione dal CCNL Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999, le cui previsioni non hanno carattere tassativo - funzioni che l'art. 1 della legge n. 84 del 1993 assegna alla figura dell'assistente sociale, poiché la genericità di tale previsione non esclude che, in una ottica professionale diversa, possano intervenire anche altri professionisti, senza interferire in alcun modo nell'ambito delle competenze attribuite dalla disciplina statale.
La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013).