Sentenza 147/2018 (ECLI:IT:COST:2018:147)
Massima numero 40834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/05/2018; Decisione del
22/05/2018
Deposito del 11/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Titolo
Professioni - Norme della Regione Campania - Istituzione del Servizio di sociologia del territorio - Violazione del principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.
Professioni - Norme della Regione Campania - Istituzione del Servizio di sociologia del territorio - Violazione del principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 4 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, secondo cui l'amministrazione regionale provvede agli oneri conseguenti all'istituzione del Servizio di sociologia del territorio con le risorse disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona. La norma impugnata dal Governo non contiene alcuna quantificazione della spesa che dovrebbe finanziare; né potrebbe ritenersi che la legge in questione non implichi nuove e maggiori spese, considerato il nuovo Servizio sociale regionale, di cui è garantita l'attivazione, in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno un operatore sociologo. Infine, non potrebbe considerarsi adeguato il rinvio fatto dalla norma impugnata alle risorse disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona, in quanto l'ammontare della spesa potrebbe essere superiore a quello delle risorse disponibili.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 4 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, secondo cui l'amministrazione regionale provvede agli oneri conseguenti all'istituzione del Servizio di sociologia del territorio con le risorse disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona. La norma impugnata dal Governo non contiene alcuna quantificazione della spesa che dovrebbe finanziare; né potrebbe ritenersi che la legge in questione non implichi nuove e maggiori spese, considerato il nuovo Servizio sociale regionale, di cui è garantita l'attivazione, in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno un operatore sociologo. Infine, non potrebbe considerarsi adeguato il rinvio fatto dalla norma impugnata alle risorse disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona, in quanto l'ammontare della spesa potrebbe essere superiore a quello delle risorse disponibili.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
22/05/2017
n. 13
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte