Sentenza 148/2018 (ECLI:IT:COST:2018:148)
Massima numero 39982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  05/06/2018;  Decisione del  05/06/2018
Deposito del 11/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  39983  39984


Titolo
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Determinazione da parte della Corte costituzionale per economia di giudizio.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 1 del 2017, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, secondo comma, lett. h) ed l), Cost., deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la censura di violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle riferite a parametri non compresi nel Titolo V della Parte II Cost. (Precedente citato: sentenza n. 81 del 2017).

Spetta alla Corte costituzionale decidere (anche per economia di giudizio) l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  17/01/2017  n. 1  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte