Sanzioni amministrative - Norme della Regione Veneto - Previsione di sanzioni pecuniarie per gli atti di disturbo dell'attività venatoria e piscatoria e per le molestie a chi le esercita - Attinenza a comportamenti che pregiudicano l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. h), Cost. - la legge reg. Veneto n. 1 del 2017, i cui artt. 1 e 2, inserendo, rispettivamente, l'art. 35-bis nella legge reg. Veneto n. 50 del 1993, e l'art. 33-ter nella legge reg. Veneto n. 19 del 1998, prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di chi ponga intenzionalmente in essere atti di ostruzionismo o di disturbo che possano turbare o interrompere la regolare attività di caccia o pesca, o recare molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività. La normativa impugnata dal Governo non mira ad assicurare il rispetto di specifici obblighi settoriali posti dal legislatore per regolamentare l'esercizio delle attività di caccia e pesca (le quali rilevano solo al fine di delimitare l'ambito delle persone offese e l'elemento psicologico), bensì a garantire l'esercizio di esse al riparo da interferenze esterne e a prevenire la possibilità di reazione della persona offesa, e sono quindi riconducibili alla materia "ordine pubblico e sicurezza", in quanto attengono a comportamenti che pregiudicano l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017, n. 300 del 2011, n. 274 del 2010 e n. 129 del 2009).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, lo scrutinio delle censure in via principale implica l'individuazione dell'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro ratio, della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017 e n. 32 del 2017).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina in tema di sanzioni accede, in linea di principio, a quella sostanziale, nel senso che non costituisce una materia a sé stante, ma spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile. (Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004).