Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione dei condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Necessità di espiare almeno ventisei anni di pena - Intrinseca irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La norma censurata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i benefici indicati dall'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. (lavoro all'esterno, permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale) finché non abbiano effettivamente espiato almeno ventisei anni di pena, non riducibili per effetto della liberazione anticipata, e pur in presenza di una loro collaborazione o delle condizioni equiparate, si pone in contrasto con il principio - sotteso all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario e coerente con gli approdi interpretativi cui è recentemente pervenuta la Corte EDU - della progressività trattamentale e flessibilità della pena, sovvertendo irragionevolmente questa logica gradualistica e consentendo, teoricamente, di accedere alla liberazione condizionale in un momento anteriore a quello in cui sarà possibile accedere agli altri benefici penitenziari. Inoltre, sterilizzando ogni effetto pratico delle detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata sino al termine di ventisei anni, la norma censurata riduce fortemente, per il condannato all'ergastolo, l'incentivo a partecipare all'opera di rieducazione, in cui si sostanzia la ratio dello stesso istituto della liberazione anticipata. Infine, il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici, impedendo al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna, contrasta con la ineliminabile finalità di rieducazione della pena, che deve sempre essere garantita anche nei confronti degli autori di reati gravissimi. (Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2017, n. 189 del 2010, n. 78 del 2007, 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 189 del 2010, n. 436 del 1999, n. 445 del 1997, n. 403 del 1997, n. 504 del 1995, n. 186 del 1995, n. 68 del 1995, n. 357 del 1994, n. 276 del 1990, n. 274 del 1983 e n. 204 del 1974).
Una volta che il condannato all'ergastolo abbia raggiunto, nell'espiazione della pena, soglie temporali ragionevolmente fissate dal legislatore, e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari possono legittimarsi sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano pur sempre valutazioni individuali, da parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di ordine specialpreventivo, che possono ritenersi coerenti con il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena. Incompatibili con il vigente assetto costituzionale sono le previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati. Questi ultimi criteri legittimamente possono essere considerati dal legislatore nella fase di comminazione della pena; ma non possono, nella fase di esecuzione, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima. (Precedenti citati: sentenze n. 331 del 2011 n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 450 del 1998, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990).