Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Condizioni di ammissibilità degli interventi previsti – Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi – Condizioni per la realizzazione gli interventi previsti – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo a tutela dell’ambiente del territorio e dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Difetto di motivazione – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090010).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all’art. 3, primo comma, lett. f), dello statuto speciale, degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che rispettivamente disciplinano gli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza, prevedono disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi, delimitano l’ambito di applicazione delle precedenti opere edilizie disciplinate, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. Quanto all’art. 125 – relativo agli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza –, il ricorrente non spiega, in alcun modo, come la ristrutturazione oggetto di disciplina, che per sua natura non determina volumi aggiuntivi e non aumenta la superficie calpestabile, comporti cubatura assentibile; quanto all’art. 127, comma 1, – che contiene disposizioni edilizie per le abitazioni principali dei portatori di handicap gravi – la specificità e limitatezza della disciplina imponeva al ricorrente un apposito approfondimento delle ragioni di contrasto con le evocate norme di grande riforma-economico sociale; quanto all’art. 128 – che delimita l’ambito di applicazione di tutte precedenti opere edilizie –, il ricorrente non argomenta minimamente come la norma possa, di per sé, vulnerare i limiti di densità edilizia.