Sentenza 149/2018 (ECLI:IT:COST:2018:149)
Massima numero 39987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
21/06/2018; Decisione del
21/06/2018
Deposito del 11/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione dei condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Necessità di espiare almeno ventisei anni di pena - Identica disciplina rispetto ad analoga previsione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione dei condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Necessità di espiare almeno ventisei anni di pena - Identica disciplina rispetto ad analoga previsione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina censurata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia in riferimento ai condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., devono essere estesi, per l'identica disciplina dettata, ai condannati all'ergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina censurata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia in riferimento ai condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., devono essere estesi, per l'identica disciplina dettata, ai condannati all'ergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27