Rilevanza della questione incidentale - Circostanza di fatto sopravvenuta all'ordinanza di rimessione - Incapacità di influenzare il giudizio di legittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata dalla Regione resistente nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 8 del 2016, che prevede la sospensione, per il termine massimo di un anno, dei procedimenti autorizzativi (e dei sub-procedimenti) riferiti alla VIA e all'AIA relativi a nuovi impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione. La successiva approvazione del nuovo piano non ha influenza nel giudizio costituzionale, in quanto la rilevanza della questione va valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione e non a quelle sopravvenute, anche ove tali ultime siano tali da incidere sulla persistente attualità dell'interesse ad agire nel giudizio principale, permanendo la necessità di sottoporre allo scrutinio di costituzionalità una norma che, come nel caso di specie, abbia comunque prodotto effetti sulle posizioni soggettive dei destinatari. (Precedente citato: sentenza n. 42 del 2011).
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, il giudizio di legittimità costituzionale non è suscettibile di essere influenzato dalle eventuali successive vicende di fatto che concernono il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010).