Sentenza 152/2018 (ECLI:IT:COST:2018:152)
Massima numero 40007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/06/2018;  Decisione del  05/06/2018
Deposito del 11/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40008  40009


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tassa automobilistica regionale - Omesso, insufficiente o tardivo versamento - Riscossione mediante immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute - Delimitazione dell'ambito di operatività al solo triennio 2017-2019 - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Genericità e assertività delle censure - Carenza di argomentazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, perché generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016 e dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, i quali prevedono, rispettivamente, che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, scaduti i termini per il ravvedimento operoso, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo; e che l'ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione suddetto è limitato al solo triennio 2017-2019. L'affermazione in forza alla quale la disciplina impugnata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani è meramente assertiva e non altrimenti argomentata, ancor più considerando l'autonomia legislativa in materia impositiva, nel caso di specie esercitata in forza di quanto previsto dallo statuto speciale. Parimenti, la ritenuta violazione dell'altro parametro è addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione di un atto prodromico alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive del sistema tributario statale connotate da contenuti analoghi e regolate in termini non dissimili.

Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. L'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche un'argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2017, n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  05/12/2016  n. 24  art. 19  co. 1

legge della Regione siciliana  11/08/2017  n. 16  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte