Sentenza 152/2018 (ECLI:IT:COST:2018:152)
Massima numero 40008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/06/2018;  Decisione del  05/06/2018
Deposito del 11/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40007  40009


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tassa automobilistica regionale - Omesso, insufficiente o tardivo versamento - Riscossione mediante immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute - Delimitazione dell'ambito di operatività al solo triennio 2017-2019 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in tema di sistema tributario e contabile, e di coordinamento della finanza pubblica - Non pertinenza dei parametri evocati - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate, perché non pertinenti ai parametri costituzionali evocati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016 e dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 - promosse dal Governo in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento solo alla prima delle disposizioni impugnate - i quali rispettivamente prevedono che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, scaduti i termini per il ravvedimento operoso, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo; e che l'ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione suddetto è limitato al solo triennio 2017-2019. L'ampia autonomia legislativa riconosciuta, in forza dello statuto speciale, alla Regione resistente in materia di imposizione fiscale, fa sì che con l'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 16 del 2015 vi è stato il radicale subentro della disciplina regionale in luogo di quella erariale previgente, dovendosi pertanto ritenere la tassa in questione un tributo proprio della Regione Siciliana. (Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2008; ordinanza n. 250 del 2007).

In virtù del quadro normativo costituzionale e statutario, la Regione Siciliana - come le altre autonomie speciali e non diversamente da quelle ordinarie - ha il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, nei limiti segnati dai principi della legislazione statale relativi alla singola imposizione. Può, inoltre, deliberare, con legge regionale, tributi propri, disciplinando in modo originale tutti gli elementi del prelievo, anche quelli fondamentali. L'introduzione di tributi propri da parte delle autonomie speciali presuppone in primo luogo il rispetto dell'art. 23 Cost., e dunque la necessaria istituzione tramite legge regionale; trova, inoltre, un limite del rispetto dei principi del sistema tributario italiano, imposto dallo statuto speciale e distinto da quello della necessaria osservanza «dei principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario» previsto, per le Regioni ordinarie, dall'art. 119, secondo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2017, n. 242 del 2016, n. 199 del 2016, n. 288 del 2012, n. 142 del 2012, n. 451 del 2007, n. 455 del 2005, n. 297 del 2003, n. 296 del 2003, n. 311 del 2003, n. 138 del 1999 e n. 111 del 1999).

L'autonomia legislativa riconosciuta, in forza dello statuto speciale, alla Regione Siciliana ed in genere alle autonomie speciali in materia di imposizione fiscale, è più ampia rispetto a quella garantita alle Regioni ordinarie; in particolare, le autonomie speciali possono istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall'imposizione erariale, ipotesi invece preclusa alle Regioni ordinarie in forza di quanto esplicitato dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 3 della legge n. 42 del 2009. (Precedente citato, ordinanza n. 250 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  05/12/2016  n. 24  art. 19  co. 1

legge della Regione siciliana  11/08/2017  n. 16  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte