Sentenza 152/2018 (ECLI:IT:COST:2018:152)
Massima numero 40009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/06/2018;  Decisione del  05/06/2018
Deposito del 11/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40007  40008


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tassa automobilistica regionale - Omesso, insufficiente o tardivo versamento - Riscossione mediante immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei limiti delle competenze statutarie regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in relazione agli artt. 17 e 36 dello statuto di autonomia - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016, che prevede, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, scaduti i termini previsti per il ravvedimento operoso, che l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo. Deve escludersi l'incompatibilità di sistema prospettata in riferimento ai limiti statutari regionali, in quanto la disposizione impugnata non si pone in contrasto con la indicazione di principio emergente dal comma 5 dell'art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente ed è, piuttosto, in armonia con lo "spirito" del sistema tributario dello Stato, che, nel tempo, è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione. Nel caso in esame, l'accertamento, nella sua ordinarietà, è connotato da una evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare; ciò finisce per riconoscere alle emergenze documentali un rilevante grado di verosimiglianza, neutralizzando i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo. Il sacrificio del contradittorio preventivo trova una giustificazione identica a quella in tema di controlli automatici dettati per l'accertamento delle imposte sui redditi e di IVA, nei casi in cui l'iscrizione a ruolo del tributo non viene preceduta da alcun avviso preventivo diretto al contribuente; alla stessa stregua, risulta inoltre adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria, anche tramite l'eventuale attivazione della tutela cautelare. (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2008, n. 304 del 2002, n. 62 del 1998 e n. 233 del 1996; ordinanza n. 111 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  05/12/2016  n. 24  art. 19  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte