Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente titolare di situazione regolata dalla norma censurata, ma privo di interesse direttamente riconducibile all'oggetto dei giudizi principali - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile l'intervento di Giovanni Ferrero nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967. L'interveniente è titolare di una situazione soggettiva regolata dalla norma censurata, al pari delle situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi a quibus; da tali elementi, tuttavia, non è possibile desumere un interesse direttamente riconducibile all'oggetto dei giudizi principali e allo specifico rapporto sostanziale in essi dedotto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A ciò è possibile derogare, senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018).