Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti – Possibile recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche in territori che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale – Possibilità, per le strutture ricettive alberghiere esistenti, di chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090010).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all’art. 3, primo comma, lett. f), dello statuto speciale – degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che rispettivamente forniscono la definizione dei sottotetti, la finalità del recupero e le condizioni per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche nella parte di territorio con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (art. 123, commi 5, 6 e 7); disciplinano gli interventi per il riuso e per il recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra con incremento volumetrico (art. 124, commi da 1 a 4); consentono nelle strutture alberghiere la chiusura con elementi amovibili delle verande e tettoie per un periodo massimo di duecentoquaranta giorni (art. 126, comma 1); promuovono il riordino e la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì (art. 133). Quanto all’art. 123, benché la definizione di sottotetto adottata sia particolarmente ampia, tuttavia non vi sono elementi che inducano a ritenere che l’ammissione della realizzazione di tale nuova volumetria disattenda, di per sé, i limiti di edificabilità stabiliti dagli standard o dagli strumenti urbanistici; inoltre il legislatore regionale ha sottoposto l’intervento di recupero de quo a più condizioni che garantiscono i valori dell’ambiente e del paesaggio. Quanto all’art. 124, commi da 1 a 4, nel sostenere il superamento delle potenzialità edificatorie con riguardo alla specifica disciplina, il ricorso si limita effettivamente a riportare la definizione legislativa del comma 1 senza dedurre quale sia la specifica norma derogatoria, comunque non rinvenibile nelle disposizioni censurate. Quanto all’art. 126, comma 1, in difetto di elementi letterali e sistematici in senso contrario, risulta piuttosto applicabile la disciplina generale sulle opere stagionali dettata dalla Regione autonoma con l’art. 15 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, la quale risulta coerente con quanto dettato dal t.u. edilizia, e anzi rispetto a questo maggiormente rigorosa; né si riscontra nella disposizione impugnata alcuna proposizione di espressa deroga ai limiti volumetrici stabiliti dagli standard o dalla pianificazione. Quanto all’art. 133, non si rinvengono deroghe di sorta alle norme di riforma economico-sociali che impongono i limiti della densità edilizia, né vi è alcuna deroga al sistema sanzionatorio previsto dal t.u. edilizia per gli immobili non sanabili, né si riscontra il riconoscimento dei benefici volumetrici in favore degli immobili condonati. (Precedente: S. 24/2022 - mass 44575).