Sentenza 153/2018 (ECLI:IT:COST:2018:153)
Massima numero 40002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/06/2018; Decisione del
20/06/2018
Deposito del 11/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Massime associate alla pronuncia:
40001
Titolo
Impiego pubblico - Personale appartenente alla carriera diplomatica in servizio all'estero - Attribuzione della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili - Incidenza sul computo per la determinazione del trattamento pensionistico - Denunciata disparità di trattamento rispetto al medesimo personale che conclude il servizio in Italia - Erronea individuazione della norma censurata - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Personale appartenente alla carriera diplomatica in servizio all'estero - Attribuzione della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili - Incidenza sul computo per la determinazione del trattamento pensionistico - Denunciata disparità di trattamento rispetto al medesimo personale che conclude il servizio in Italia - Erronea individuazione della norma censurata - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per erronea individuazione della disciplina censurata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Lazio, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, nella parte in cui prevede, ai fini pensionistici, che l'indennità o la retribuzione di posizione del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sia computata nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili e non già nella misura intera attribuita a chi lavori in Italia. La norma censurata regolamenta il trattamento retributivo del personale diplomatico in servizio all'estero, mentre la vicenda sottoposta al vaglio del rimettente investe il trattamento previdenziale del personale diplomatico che conclude la carriera all'estero, sotto il peculiare profilo della rilevanza ai fini pensionistici della retribuzione di posizione. Il giudice a quo, per contro, censura le sole previsioni in tema di trattamento retributivo, senza coglierne le implicazioni sulla disciplina previdenziale ratione temporis applicabile, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e delle deduzioni svolte a tale riguardo dalle parti.
È dichiarata inammissibile, per erronea individuazione della disciplina censurata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Lazio, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, nella parte in cui prevede, ai fini pensionistici, che l'indennità o la retribuzione di posizione del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sia computata nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili e non già nella misura intera attribuita a chi lavori in Italia. La norma censurata regolamenta il trattamento retributivo del personale diplomatico in servizio all'estero, mentre la vicenda sottoposta al vaglio del rimettente investe il trattamento previdenziale del personale diplomatico che conclude la carriera all'estero, sotto il peculiare profilo della rilevanza ai fini pensionistici della retribuzione di posizione. Il giudice a quo, per contro, censura le sole previsioni in tema di trattamento retributivo, senza coglierne le implicazioni sulla disciplina previdenziale ratione temporis applicabile, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e delle deduzioni svolte a tale riguardo dalle parti.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
05/01/1967
n. 18
art. 170
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte