Ordinanza 155/2018 (ECLI:IT:COST:2018:155)
Massima numero 40020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  20/06/2018;  Decisione del  20/06/2018
Deposito del 11/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40021


Titolo
Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Previsto esercizio del servizio in forma associata, mediante convenzione o con avvalimento degli uffici dell'unione territoriale intercomunale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le competenze legislative esclusive statali in materia di ambiente e tutela della concorrenza - Ius superveniens abrogativo o modificativo (in senso satisfattivo) delle norme impugnate, medio tempore non applicate - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 12, comma 1, lett. b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016 - che non hanno escluso il servizio idrico integrato dalle funzioni comunali da esercitare in forma associata, mediante convenzione ovvero con avvalimento degli uffici dell'Unione territoriale intercomunale, con conseguente cessazione delle convenzioni in corso - impugnati dal Governo in riferimento all'art. 117, comma secondo, lett. e) ed s), Cost. L'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 2016, ha apportato all'art. 27 della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 26 del 2014 - modificato dall'art. 7, comma 1, impugnato - una novella satisfattiva delle doglianze prospettate, anche in ordine all'art. 12, comma 1, lett. b), parimenti impugnato. Inoltre, la Regione resistente ha dedotto nell'udienza pubblica che le norme impugnate non hanno avuto medio tempore attuazione, il che trova riscontro nella indicazione della data del 31 dicembre 2016 − successiva all'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2016 − come termine per mantenere operative le convenzioni in atto fino al conferimento all'Unione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata, di tal ché la modifica delle modalità di esercizio delle suddette funzioni non ha coinciso con l'entrata in vigore delle norme impugnate.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 5 del 2018, n. 33 del 2017 e n. 8 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  28/06/2016  n. 10  art. 7  co. 1

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  28/06/2016  n. 10  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte