Ordinanza 156/2018 (ECLI:IT:COST:2018:156)
Massima numero 40023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
20/06/2018; Decisione del
20/06/2018
Deposito del 11/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Massime associate alla pronuncia:
40022
Titolo
Professioni - Avvocato e procuratore - Abilitazione per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori [c.d. albo dei cassazionisti] - Ius superveniens - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Professioni - Avvocato e procuratore - Abilitazione per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori [c.d. albo dei cassazionisti] - Ius superveniens - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Testo
È ordinata la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del TAR Lazio, sezione terza, affinché procedano, alla stregua dello ius superveniens, ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost. - dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui disciplina le modalità per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, per gli avvocati formatisi in Italia, oltre al decorso di un periodo di otto anni di esercizio della professione, anche ulteriori condizioni, quali l'esame di ammissione ad un corso, la sua frequenza e la positiva valutazione finale a seguito di esame. Nelle more del giudizio, l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001 - assunto a tertium comparationis della norma censurata - è stato sostituito dall'art. 1 della legge n. 167 del 2017, prevedendo che anche l'«avvocato stabilito» deve dimostrare di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi della norma censurata.
È ordinata la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del TAR Lazio, sezione terza, affinché procedano, alla stregua dello ius superveniens, ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost. - dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui disciplina le modalità per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, per gli avvocati formatisi in Italia, oltre al decorso di un periodo di otto anni di esercizio della professione, anche ulteriori condizioni, quali l'esame di ammissione ad un corso, la sua frequenza e la positiva valutazione finale a seguito di esame. Nelle more del giudizio, l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001 - assunto a tertium comparationis della norma censurata - è stato sostituito dall'art. 1 della legge n. 167 del 2017, prevedendo che anche l'«avvocato stabilito» deve dimostrare di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi della norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/12/2012
n. 247
art. 22
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte