Sentenza 158/2018 (ECLI:IT:COST:2018:158)
Massima numero 40025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/05/2018;  Decisione del  23/05/2018
Deposito del 13/07/2018; Pubblicazione in G. U. 18/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40026


Titolo
Maternità e infanzia - Indennità giornaliera di maternità - Condizioni - Previsione che tra la sospensione del Rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di congedo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorni - Deroghe al computo del termine - Assenza per congedo straordinario per l'assistenza al coniuge o al figlio che abbiano gravi disabilità - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione della difesa dell'infanzia e della maternità - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 151, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992. La disposizione censurata dai Tribunali di Torino e di Trento, entrambi in funzione di giudice del lavoro, elencando in modo tassativo, senza che possano essere integrati da un'interpretazione adeguatrice, i casi di deroga al computo suddetto - che consentono, ove si verifichino, di usufruire ugualmente dell'indennità giornaliera di maternità - esclude due ipotesi che fanno emergere esigenze di tutela egualmente rilevanti. L'assetto così prefigurato dal legislatore, invece di garantire la cura del disabile nell'àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, pregiudica la madre che si faccia carico anche dell'assistenza al coniuge o al figlio disabili, attuando un bilanciamento irragionevole tra due princìpi di primario rilievo costituzionale, la tutela della maternità e la tutela del disabile. La scelta imposta tra l'assistenza al disabile e la ripresa dell'attività lavorativa per godere delle provvidenze legate alla maternità determina l'indebito sacrificio dell'una o dell'altra tutela, contrastando con il disegno costituzionale che tende a ravvicinarle e a farle convergere, nell'alveo della solidarietà familiare, oltre che nelle altre formazioni sociali, perseguendo l'obiettivo comune di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. (Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2015, n. 203 del 2013, n. 158 del 2007, n. 19 del 2009, n. 233 del 2005, n. 423 del 1995, n. 132 del 1991, n. 61 del 1991, n. 332 del 1988, n. 106 del 1980 e n. 1 del 1987).

Nel definire i presupposti dell'indennità di maternità, crocevia di molteplici valori costituzionalmente rilevanti, le scelte legislative, pur diversamente modulate con riferimento alle peculiari situazioni considerate, devono salvaguardare il fondamento della tutela costituzionale della maternità, che risiede nella maternità in quanto tale e vieta una ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela. (Precedenti citati: sentenza n. 205 del 2015, n. 405 del 2001 e n. 361 del 2000).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 24  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte