Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Possibilità di attribuire un genere diverso da quello maschile e femminile - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all'identità personale con riguardo all'identità di genere, anche come strumento per la realizzazione del diritto alla salute, del principio convenzionale del diritto alla vita privata e familiare - Scelta spettante alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 243002).
Sono dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevate dal Tribunale di Bolzano, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso possa essere un genere diverso dal maschile e dal femminile. Infatti, le questioni eccedono il perimetro del sindacato della Corte costituzionale, anche perché le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono univoche, non potendosi ritenere ancora sussistente un consensus europeo al riguardo. L’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, postulando necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria, presenti nel diritto di famiglia e dello stato civile, nel diritto del lavoro, o a tutela della riservatezza. Tuttavia, poiché la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico (art. 2 Cost.), potendo indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, cosicché in vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria – come dimostra, tra l’altro, la pratica delle “carriere alias” in diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria –, ciò pone la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale.