Sentenza 143/2024 (ECLI:IT:COST:2024:143)
Massima numero 46331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  03/07/2024;  Decisione del  03/07/2024
Deposito del 23/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46332  46336


Titolo
Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Possibilità di attribuire un genere diverso da quello maschile e femminile - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all'identità personale con riguardo all'identità di genere, anche come strumento per la realizzazione del diritto alla salute, del principio convenzionale del diritto alla vita privata e familiare - Scelta spettante alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 243002).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevate dal Tribunale di Bolzano, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso possa essere un genere diverso dal maschile e dal femminile. Infatti, le questioni eccedono il perimetro del sindacato della Corte costituzionale, anche perché le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono univoche, non potendosi ritenere ancora sussistente un consensus europeo al riguardo. L’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, postulando necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria, presenti nel diritto di famiglia e dello stato civile, nel diritto del lavoro, o a tutela della riservatezza. Tuttavia, poiché la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico (art. 2 Cost.), potendo indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, cosicché in vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria – come dimostra, tra l’altro, la pratica delle “carriere alias” in diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria –, ciò pone la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale.



Atti oggetto del giudizio

legge  14/04/1982  n. 164  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8