Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione - Conferma, sino alla naturale scadenza, degli incarichi attualmente vigenti, nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale - Divieto di procedere a nuove nomine - Nomina di commissario ove non ricorra l'incarico ordinario - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dei limiti stabiliti dalle norme statutarie - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost. e 17, lett. b) e c), statuto reg. Siciliana - l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 4 del 2017, secondo cui, nelle more della modifica legislativa regionale discendente dalla sentenza n. 251 del 2016, e considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei, al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione Siciliana attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, e, ove non ricorra l'incarico ordinario, si procede alla nomina di commissario. La norma impugnata dal Governo - finalizzata ad affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico, medio tempore applicata, e inserita in un quadro normativo di riferimento che non è stato inciso, per quanto d'interesse, né dalla sentenza n. 251 del 2016, né dal successivo d.lgs. n. 126 del 2017 - ha violato i principi fondamentali in materia di tutela della salute fissati dal legislatore statale, cui la potestà regionale siciliana deve attenersi, considerato che, nella materia suddetta, essa coincide con quella delle Regioni ordinarie. Il mancato aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei non vale a giustificare l'adozione di una disciplina temporanea ed eccezionale, atteso che proprio l'art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, richiamato dalla norma impugnata, prevede che in mancanza dell'elenco regionale si attinga a quelli delle altre Regioni. La genericità della previsione regionale, che non definisce né le procedure, né i requisiti, né i termini di decadenza dei commissari, consente inoltre di conferire gli incarichi apicali della dirigenza sanitaria in maniera ampiamente discrezionale, senza che valga il richiamo, oscuro e inconferente, all'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 43 del 2012, che ha disciplinato le nomine per gli incarichi di vertice da parte del Presidente della Regione, trattandosi di ipotesi diverse e non assimilabili a quelle in esame.
L'ampiezza della potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica coincide con quella di tipo concorrente, delineata dal Titolo V della Costituzione per le Regioni ordinarie in materia di "tutela della salute", con la conseguenza che i "principi generali" della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai "principi fondamentali" che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario. (Precedenti citati: sentenze n. 430 del 2007 e n. 448 del 2006).