Sentenza 160/2018 (ECLI:IT:COST:2018:160)
Massima numero 40058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/06/2018;  Decisione del  06/06/2018
Deposito del 17/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40059  40060  40061


Titolo
Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Istituzione del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata - Scioglimento dei consorzi esistenti - Trasferimento del personale nei ruoli organici del nuovo consorzio - Denunciata violazione dei principi costituzionali di salvaguardia della proprietà privata - Non riferibilità delle argomentazioni del rimettente alle disposizioni formalmente censurate - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Basilicata in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Cost. - dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, che regolano il trasferimento del personale dei disciolti consorzi di bonifica nei ruoli organici del nuovo consorzio. Benché formalmente indirizzate verso il complessivo dettato normativo dell'art. 33, le argomentazioni del rimettente sono espressamente riferite al solo comma 1, difettando in particolare qualsiasi riferimento ai contenuti normativi specificamente introdotti da quelli successivi, e, le ragioni del relativo contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  11/01/2017  n. 1  art. 33  co. 2

legge della Regione Basilicata  11/01/2017  n. 1  art. 33  co. 3

legge della Regione Basilicata  11/01/2017  n. 1  art. 33  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte