Sentenza 160/2018 (ECLI:IT:COST:2018:160)
Massima numero 40060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
06/06/2018; Decisione del
06/06/2018
Deposito del 17/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Titolo
Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Modalità di subentro del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata ai preesistenti consorzi disciolti - Trasferimento al primo di parte del patrimonio attivo dei secondi - Conseguente limitazione della garanzia patrimoniale dei creditori di questi ultimi - Violazione della competenza esclusiva statale a dettare la disciplina fondamentale in tema di proprietà pubblica e privata - Illegittimità costituzionale - Non incidenza sul termine fissato per il trasferimento del personale degli enti disciolti al nuovo consorzio.
Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Modalità di subentro del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata ai preesistenti consorzi disciolti - Trasferimento al primo di parte del patrimonio attivo dei secondi - Conseguente limitazione della garanzia patrimoniale dei creditori di questi ultimi - Violazione della competenza esclusiva statale a dettare la disciplina fondamentale in tema di proprietà pubblica e privata - Illegittimità costituzionale - Non incidenza sul termine fissato per il trasferimento del personale degli enti disciolti al nuovo consorzio.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 43 Cost., l'art. 33, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, che disciplina le modalità di subentro del neocostituito unico consorzio di bonifica regionale in tutte le attività e funzioni in precedenza svolte dai disciolti consorzi. La disposizione censurata dal TAR Basilicata regola la fase liquidatoria dei preesistenti consorzi secondo modalità del tutto eccentriche e derogatorie rispetto alla disciplina statale in tema di soppressione di enti non solo pubblici, ma anche privati, prevedendo la sottrazione di una parte rilevante del patrimonio attivo dei consorzi soppressi, che viene trasferita ope legis al nuovo consorzio di bonifica della Basilicata, in tal modo limitando il soddisfacimento delle ragioni dei creditori dei singoli consorzi, in contrasto con il principio generale della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e della destinazione del patrimonio consortile alla soddisfazione dei creditori. L'avocazione ad un soggetto pubblico dei beni e delle attività di altri soggetti, anche privati - intervenendo nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, dell'ordinamento civile - contrasta con la disciplina stabilita dalla legge statale, che è l'unica competente a dettare la disciplina fondamentale della proprietà pubblica e privata. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non incide sulla previsione del termine del 1° gennaio 2018, richiamato dal comma 2 dell'art. 33, ai fini del trasferimento del personale dai disciolti consorzi a quello neo costituito.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 43 Cost., l'art. 33, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, che disciplina le modalità di subentro del neocostituito unico consorzio di bonifica regionale in tutte le attività e funzioni in precedenza svolte dai disciolti consorzi. La disposizione censurata dal TAR Basilicata regola la fase liquidatoria dei preesistenti consorzi secondo modalità del tutto eccentriche e derogatorie rispetto alla disciplina statale in tema di soppressione di enti non solo pubblici, ma anche privati, prevedendo la sottrazione di una parte rilevante del patrimonio attivo dei consorzi soppressi, che viene trasferita ope legis al nuovo consorzio di bonifica della Basilicata, in tal modo limitando il soddisfacimento delle ragioni dei creditori dei singoli consorzi, in contrasto con il principio generale della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e della destinazione del patrimonio consortile alla soddisfazione dei creditori. L'avocazione ad un soggetto pubblico dei beni e delle attività di altri soggetti, anche privati - intervenendo nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, dell'ordinamento civile - contrasta con la disciplina stabilita dalla legge statale, che è l'unica competente a dettare la disciplina fondamentale della proprietà pubblica e privata. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non incide sulla previsione del termine del 1° gennaio 2018, richiamato dal comma 2 dell'art. 33, ai fini del trasferimento del personale dai disciolti consorzi a quello neo costituito.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/01/2017
n. 1
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte