Sentenza 161/2018 (ECLI:IT:COST:2018:161)
Massima numero 40068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  20/06/2018;  Decisione del  20/06/2018
Deposito del 17/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40069


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dai limiti dello scrutinio di costituzionalità fissati dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 4 e 5, commi 2, lett. g), e 8, del d.lgs. n. 395 del 2000, sono inammissibili - in quanto tese ad allargare il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione - le deduzioni svolte dalla parte costituita, in riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., non essendo tale parametro indicato nell'ordinanza di rimessione.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/12/2000  n. 395  art. 4  co. 

decreto legislativo  22/12/2000  n. 395  art. 5  co. 2

decreto legislativo  22/12/2000  n. 395  art. 5  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte