Thema decidendum - Deduzioni proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dai limiti dello scrutinio di costituzionalità fissati dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 4 e 5, commi 2, lett. g), e 8, del d.lgs. n. 395 del 2000, sono inammissibili - in quanto tese ad allargare il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione - le deduzioni svolte dalla parte costituita, in riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., non essendo tale parametro indicato nell'ordinanza di rimessione.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).