Sentenza 161/2018 (ECLI:IT:COST:2018:161)
Massima numero 40069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  20/06/2018;  Decisione del  20/06/2018
Deposito del 17/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40068


Titolo
Professioni - Trasportatore su strada di cose per conto di terzi - Requisiti per l'iscrizione all'albo - Perdita automatica del requisito di onorabilità in capo al datore di lavoro che abbia subìto condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto di azione e difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - degli artt. 4 e 5, commi 2, lett. g), e 8, del d.lgs. n. 395 del 2000, i quali, in attuazione della direttiva 98/76/CE, stabiliscono che, in caso di condanna penale definitiva del datore di lavoro per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, non sussiste, o cessa di sussistere di diritto, il requisito di onorabilità necessario per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. La disciplina censurata, delineando un meccanismo automatico sulla base di un bilanciamento in astratto, che ha imposto un'attività rigidamente vincolata all'amministrazione, non è contraria né al principio di proporzionalità, né alla garanzia della libertà d'iniziativa economica, ed evita semmai che talune imprese possano trarre un indebito vantaggio in termini di minori costi e maggiore disponibilità di risorse (costituendo argomentazioni di mero fatto sia il possibile pregiudizio indiretto per i lavoratori, sia la mancanza di strumenti sanzionatori analoghi in altri settori dell'ordinamento). La natura necessitata del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e cancellazione dall'albo, che non ha carattere punitivo o afflittivo, è conseguente alla constatazione della sopravvenuta perdita (non irreversibile) dei requisiti di onorabilità e, configurando come vincolata l'attività dell'amministrazione competente, fa sì che i limiti ai vizi censurabili in sede di ricorso amministrativo non costituiscono una compressione del diritto di azione e difesa, né esclude la possibilità di censurare l'atto in questione per i pur limitati profili di contrasto con la legge. (Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 234 del 2015, n. 139 del 2014, n. 329 del 2007, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 239 del 1996, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 40 del 1990 e n. 971 del 1988).

Il principio di proporzionalità, che postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto, raggiunta solo attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito, non è tuttavia applicabile nei casi in cui la legge preveda la decadenza automatica da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attività come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio; né può essere invocato per quei provvedimenti espulsivi che conseguono, di diritto, al venir meno di un requisito soggettivo. (Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2015, n. 265 del 2010, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997, n. 220 del 1995 e n. 297 del 1993).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/12/2000  n. 395  art. 4  co. 

decreto legislativo  22/12/2000  n. 395  art. 5  co. 2

decreto legislativo  22/12/2000  n. 395  art. 5  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte