Trattati e Convenzioni internazionali - Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana, firmato a Roma il 2 febbraio 2017 - Mancata presentazione del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato presentato dai deputati Giulio Marcon, Giuseppe Civati, Beatrice Brignone e Andrea Maestri - Denunciata lesione della titolarità, spettante a ciascun parlamentare, dell'esercizio del potere di discussione, di emendamento e di voto - Riconducibilità delle attribuzioni individuate nei conflitti in esame alla titolarità esclusiva dell'assemblea, e non del singolo componente - Inammissibilità dei ricorsi.
Sono dichiarati inammissibili - per assenza del requisito soggettivo - i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da Giulio Marcon, Giuseppe Civati, Beatrice Brignone e Andrea Maestri, nella qualità di membri della Camera dei deputati nella XVII legislatura, nei confronti del Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'omessa presentazione del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del "Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana", firmato a Roma il 2 febbraio 2017. Le attribuzioni dedotte dai ricorrenti (potere di discussione, di emendamento e di voto sui disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali) sono riconducibili alle prerogative delle quali - per espressa previsione costituzionale (art. 72, quarto comma, riserva di assemblea; e art. 80 Cost., riserva di legge formale) - è titolare esclusivamente l'assemblea, e non il suo singolo componente, cosicché solo ad essa è rimessa la valutazione dell'opportunità di insorgere avverso possibili violazioni, non essendo configurabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. Rimane peraltro impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato. (Precedenti citati: sentenza n. 225 del 2001; ordinanze n. 277 del 2017 e n. 177 del 1998).
La legittimazione ad adire la Corte costituzionale con lo strumento del conflitto tra poteri dello Stato si fonda sull'esistenza di una sfera protetta di attribuzioni, delle quali si lamenti la lesione; ciò vale anche in riferimento alle prerogative parlamentari, che non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte. (Precedente citato: sentenza n. 1150 del 1988).
Con riferimento alla riserva di assemblea di cui all'art. 72, quarto comma, Cost., la garanzia connessa con la competenza dell'assemblea plenaria discende dal sistema delle norme costituzionali che definiscono le attribuzioni delle Camere rispetto ai trattati internazionali (artt. 80 ed 87 Cost.). (Precedente citato: sentenza n. 295 del 1984).