Sentenza 167/2018 (ECLI:IT:COST:2018:167)
Massima numero 40114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  03/07/2018;  Decisione del  03/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40115


Titolo
Imposte e tasse - Contributo al fondo per i servizi antincendi negli aeroporti dovuto dalle società aeroportuali - Natura tributaria - Esclusione con norma di interpretazione autentica - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015, il quale, con norma di interpretazione autentica, inserendo all'articolo 39-bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., nella legge n. 222 del 2007, le parole: "e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,", esclude la natura tributaria dei contributi al fondo antincendi che le società aeroportuali hanno l'obbligo di alimentare in proporzione al traffico generato. La norma censurata dalle sezioni unite civili della Cassazione, lungi dall'esplicitare una possibile variante di senso di quella interpretata, incongruamente le attribuisce, con una qualificazione meramente nominalistica, un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria dei contributi al fondo antincendi, così ledendo la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico. I suddetti contributi presentano infatti tutte le caratteristiche del tributo, essendovi una disciplina legale che determina una definitiva decurtazione patrimoniale a carico dei soggetti passivi, connettendo la contribuzione a un presupposto economico (il volume del traffico aereo generato e quindi al fatturato realizzato) indice di capacità contributiva, e sussistendo il nesso con la spesa pubblica, poiché l'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in legge n. 2 del 2009, ha destinato le somme versate dalle società aeroportuali al pagamento delle indennità salariali integrative previste in favore di tutti i vigili del fuoco (e non solo di quelli che prestano servizio negli aeroporti), ossia per finanziare un servizio pubblico in favore di tutta la collettività, venendo così meno la sinallagmaticità tra il contributo in esame e il servizio antincendi. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 73 del 2017, n. 170 del 2013, n. 87 del 2012, n. 78 del 2012 n. 209 del 2010 e n. 335 del 2008).

Per costante giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 269 del 2017 e n. 236 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 478

decreto-legge  01/10/2007  n. 159  art. 39  co. 1

legge  29/11/2007  n. 222  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte