Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali - Condizione - Autorizzazione del tribunale, con sentenza passata in giudicato, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 243002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell’autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, censurata dal Tribunale di Bolzano, sez. seconda civile – in sé non manifestamente irragionevole, considerata l’entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici – ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l’ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell’attribuzione di sesso. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l’incidenza sul quadro normativo della evoluzione giurisprudenziale costituzionale e della Corte di cassazione, che ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell’autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. (S. 180/2017 - mass. 40360; S. 221/2015; O. 185/2017 - mass. 38590).