Sentenza 168/2018 (ECLI:IT:COST:2018:168)
Massima numero 40128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
04/07/2018; Decisione del
04/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Titolo
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Coincidenza con quelli indicati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Adeguata motivazione della natura di parametro interposto delle disposizioni di legge statale indicate - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezioni preliminari.
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Coincidenza con quelli indicati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Adeguata motivazione della natura di parametro interposto delle disposizioni di legge statale indicate - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezioni preliminari.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. da 1 a 6 e 7, lett. b), c) ed e), della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, basate sull'assunto che il ricorso indichi parametri ulteriori rispetto a quelli individuati nella delibera autorizzativa, e che non si sarebbero precisate le ragioni per le quali la legge n. 56 del 2014 si configura come parametro interposto in relazione alle norme e ai principi costituzionali e statutari evocati. Contrariamente a quanto eccepito, la relazione del Dipartimento per gli affari regionali, cui il ricorso rinvia, oltre alle norme costituzionali richiama espressamente, quali parametri, anche quelle statutarie. Il ricorso, inoltre, motiva adeguatamente il ruolo di parametro interposto attribuito alle disposizioni della c.d. legge "Delrio", sia in relazione alle evocate norme costituzionali (ritenendo le sue disposizioni riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia elettorale e ai principi inderogabili in materia di coordinamento della finanza pubblica), che a quelle statutarie, laddove si denuncia il mancato rispetto dei principi e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, quali appunto individuati nelle richiamate disposizioni della medesima legge.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. da 1 a 6 e 7, lett. b), c) ed e), della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, basate sull'assunto che il ricorso indichi parametri ulteriori rispetto a quelli individuati nella delibera autorizzativa, e che non si sarebbero precisate le ragioni per le quali la legge n. 56 del 2014 si configura come parametro interposto in relazione alle norme e ai principi costituzionali e statutari evocati. Contrariamente a quanto eccepito, la relazione del Dipartimento per gli affari regionali, cui il ricorso rinvia, oltre alle norme costituzionali richiama espressamente, quali parametri, anche quelle statutarie. Il ricorso, inoltre, motiva adeguatamente il ruolo di parametro interposto attribuito alle disposizioni della c.d. legge "Delrio", sia in relazione alle evocate norme costituzionali (ritenendo le sue disposizioni riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia elettorale e ai principi inderogabili in materia di coordinamento della finanza pubblica), che a quelle statutarie, laddove si denuncia il mancato rispetto dei principi e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, quali appunto individuati nelle richiamate disposizioni della medesima legge.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 17
art. 1
co.
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 17
art. 2
co.
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 17
art. 3
co.
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 17
art. 4
co.
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 17
art. 5
co.
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 17
art. 6
co.
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 17
art. 7
co.
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 17
art. 7
co.
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 17
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 07/04/2014
n. 56
art.