Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri - Legittimazione a intervenire di un soggetto che sia parte di un giudizio suscettibile di essere condizionato dall'esito del giudizio costituzionale - Ammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avente a oggetto le sentenze della Corte dei conti, sez. giurisd. regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, e sez. seconda giurisd. centrale d'appello, 19 dicembre 2016, n. 1354, quest'ultima trasmessa dalla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti con nota 22 marzo 2017, n. prot. 0005627-22/03/2017-PR LAZ-T61-P, è dichiarato ammissibile l'intervento spiegato da P. D.P., in qualità di parte nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che hanno dato luogo al conflitto. L'interveniente è stato condannato sia in primo che in secondo grado dalle sentenze contabili indicate e il giudizio costituzionale, vertendo sulla spettanza o meno alla Corte dei conti del potere di esercitare la giurisdizione contabile sui dipendenti della Presidenza della Repubblica, è suscettibile di condizionare l'esecuzione della sentenza di secondo grado a suo carico.
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi. Questa regola, tuttavia, non opera quando l'interveniente sia parte di un giudizio comune, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte costituzionale sia suscettibile di condizionare. (Precedente citato: sentenza n. 107 del 2015).