Responsabilità amministrativa e contabile - Dipendenti della Presidenza della Repubblica - Sottoposizione a giudizio da parte della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica - Incompatibilità della giurisdizione contabile con l'autonomia costituzionale del ricorrente - Dichiarazione di non spettanza del potere esercitato - Conseguente annullamento delle sentenze impugnate, e della nota di trasmissione della procura regionale per il Lazio della Corte dei conti.
È dichiarato che non spettava alla Corte dei conti esercitare la giurisdizione sulla responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica, né spettava alla Procura regionale della Corte dei conti dare istruzioni alla Presidenza della Repubblica in vista dell'esecuzione della sentenza contabile di grado di appello; e sono annullate, per l'effetto, le sentenze della sez. giurisd. regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, e della sez. seconda giurisd. centrale d'appello, 19 dicembre 2016, n. 1354 e la nota della Procura del 22 marzo 2017, prot. n. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P. L'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, attivabile anche d'ufficio da parte della Procura della Corte dei conti, non è compatibile con i principi costituzionali - contenuti nell'art. 84, terzo comma, Cost. - che garantiscono l'autonomia della Presidenza della Repubblica nella gestione della dotazione presidenziale. Tale autonomia si esprime anzitutto sul piano normativo, spettando alla Presidenza della Repubblica, come alle Camere del Parlamento, la competenza alla produzione di apposite norme giuridiche, disciplinanti l'assetto ed il funzionamento dei loro apparati serventi; ma comprende altresì, coerentemente, il loro momento applicativo, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza. Ciò comporta che, di fronte alle ipotesi di dipendenti che abbiano danneggiato la dotazione presidenziale, rientra nell'esclusiva disponibilità del Presidente della Repubblica, come avvenuto nel caso di specie, l'attivazione dei corrispondenti rimedi, amministrativi o anche giurisdizionali, senza di che la sua autonomia verrebbe dimezzata. (Precedente citato: sentenza n. 129 del 1981).
È pacifica la legittimazione del Presidente della Repubblica ad attivare il conflitto tra poteri dello Stato per difendere le proprie attribuzioni costituzionali, la cui tutela si estende al Segretariato generale della Presidenza, che svolge compiti serventi rispetto alla "funzione presidenziale", costituzionalmente garantita, in quanto il Presidente della Repubblica necessita di un proprio apparato organizzativo, non solo per amministrare i beni rientranti nella dotazione presidenziale, ma anche per consentire un libero ed efficiente esercizio delle proprie funzioni, garantendo in tal modo la non dipendenza del Presidente rispetto ad altri poteri dello Stato, sicché l'effettiva autonomia dell'organo costituzionale si estende anche all'apparato amministrativo servente. (Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017 e n. 129 del 1981).
Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e la Procura regionale della Corte dei conti hanno legittimazione, in specie passiva, nei conflitti tra poteri dello Stato, in quanto espressione di potere giurisdizionale diffuso.
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'art. 103, terzo comma, Cost., si riferisce all'ampio ambito della tutela del pubblico danaro, comprensivo dei giudizi di conto e dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Nella materia della "contabilità pubblica" la Corte dei conti non può ritenersi il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici, poiché la sua giurisdizione è solo tendenzialmente generale; conseguentemente, il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe anche attribuire la cognizione di alcune delle materie ricadenti nella nozione di "contabilità pubblica" alla giurisdizione di un giudice diverso, in quanto l'ambito della sua giurisdizione, lungi dall'essere incondizionato, deve contenersi anche entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2008, n. 773 del 1988, n. 641 del 1987, n. 189 del 1984, n. 185 del 1982, n. 129 del 1981, n. 110 del 1970 e n. 68 del 1971).
L'esclusione dei dipendenti della Presidenza della Repubblica dal giudizio di responsabilità da parte della Corte dei conti non comporta che questi siano esonerati da ogni responsabilità, eventualmente anche di carattere penale, né ostacola il recupero delle somme da loro indebitamente sottratte, attraverso procedure autonomamente individuate dalla stessa Presidenza della Repubblica, sia caso per caso, sia in via generale attraverso una apposita previsione del proprio Regolamento di amministrazione e contabilità.