Sentenza 170/2018 (ECLI:IT:COST:2018:170)
Massima numero 40142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  04/07/2018;  Decisione del  04/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40143


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione nel giudizio a quo - Motivazione non implausibile del rimettente - Sufficienza ai fini del controllo della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. d), n. 2), della legge n. 269 del 2006. Il rimettente ha già rigettato nel giudizio a quo, con argomentazione non implausibile, l'eccezione in accoglimento della quale il giudizio principale avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per la mancanza di uno dei presupposti processuali condizionanti la sua valida instaurazione, ossia per la tardività dell'azione disciplinare.

Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale è prerogativa del rimettente, spettando alla Corte costituzionale verificare esclusivamente che la valutazione del giudice a quo sia avvalorata da una motivazione non implausibile e che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti nel momento in cui la questione è proposta. (Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2015, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010, n. 34 del 2010 e n. 62 del 1992).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/02/2006  n. 109  art. 3  co. 1

legge  24/10/2006  n. 269  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte