Sentenza 171/2018 (ECLI:IT:COST:2018:171)
Massima numero 40144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/07/2018;  Decisione del  04/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40145  40146  40147  40148  40149  40150  40151


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazioni di disposizioni il cui schema è stato approvato in sede di Conferenza unificata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Sussistenza dell'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per intervenuta acquiescenza, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, comma 5 e 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 40 del 2017. Benché la Conferenza unificata abbia espresso un parere favorevole sullo schema del d.lgs. indicato, sussiste l'interesse a ricorrere delle Regioni resistenti, perché l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2017, n. 231 del 2016, n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/03/2017  n. 40  art. 3  co. 

decreto legislativo  06/03/2017  n. 40  art. 4  co. 4

decreto legislativo  06/03/2017  n. 40  art. 5  co. 5

decreto legislativo  06/03/2017  n. 40  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte