Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della normativa impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese delle ricorrenti - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, che declina alcuni aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, realizzato attraverso un piano triennale, articolato per piani annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e approvati con d.P.C.m., previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni. Benché l'art. 2 del d.lgs. n. 43 del 2018 abbia introdotto l'intesa ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, e la norma impugnata non sia stata medio tempore applicata, tali modifiche non possono ritenersi satisfattive delle ragioni delle ricorrenti.
Per determinare la cessazione della materia del contendere sono necessarie la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, nonché la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 59 del 2017, n. 246 del 2013, n. 228 del 2013 e n. 187 del 2013).