Sentenza 171/2018 (ECLI:IT:COST:2018:171)
Massima numero 40145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/07/2018;  Decisione del  04/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40144  40146  40147  40148  40149  40150  40151


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della normativa impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese delle ricorrenti - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo

Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, che declina alcuni aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, realizzato attraverso un piano triennale, articolato per piani annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e approvati con d.P.C.m., previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni. Benché l'art. 2 del d.lgs. n. 43 del 2018 abbia introdotto l'intesa ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, e la norma impugnata non sia stata medio tempore applicata, tali modifiche non possono ritenersi satisfattive delle ragioni delle ricorrenti.

Per determinare la cessazione della materia del contendere sono necessarie la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, nonché la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 59 del 2017, n. 246 del 2013, n. 228 del 2013 e n. 187 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/03/2017  n. 40  art. 4  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte